Art. 54.
  1.   Copia   dei   certificati  di  analisi  dei  campioni  di  cui
all'articolo 53, comma 1, sono inviati all'azienda interessata che li
conserva per almeno cinque anni.
  2. Se il laboratorio o l'organismo di certificazione verifica che i
campioni  saggiati non sono conformi alle disposizioni di legge o che
comunque  il  titolo  reale  riscontrato sugli oggetti e' inferiore a
quello  indicato,  revoca  la  certificazione  e ne da' comunicazione
immediata  alla  camera  di  commercio  competente,  che  provvede  a
cancellarla   come   azienda   certificata  secondo  quanto  previsto
all'articolo 28, comma 1, lettera l).
  3.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  l'azienda  interessata  puo'
richiedere  nuovamente  la certificazione aggiuntiva non prima di sei
mesi.