Art. 55.
  1.  Salva  l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi
vigenti  qualora  il  fatto  costituisca reato, la inosservanza delle
disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle gia'
previste  nell'articolo  25  del  decreto,  e' punita con la sanzione
amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.
 
                               Note all'art. 55:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 4" della legge
                            24 aprile 1998, n. 128.
                      - Per l'art. 25 vedi note all'art. 47.