Art. 55. 1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, non rientranti tra quelle gia' previste nell'articolo 25 del decreto, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 30,99 ad euro 309,87.
Note all'art. 55: - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 4" della legge 24 aprile 1998, n. 128. - Per l'art. 25 vedi note all'art. 47.