Art. 56. 1. Se le infrazioni si riferiscono alla dubbia autenticita' dei marchi, si procede al sequestro ed all'inoltro all'autorita' giudiziaria. 2. Se le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla illeggibilita' delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro. 3. Il sequestro di cui al comma 2 e' effettuato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti gia' posti in commercio se non recano le indicazioni prescritte.