Art. 56.
  1.  Se  le  infrazioni  si riferiscono alla dubbia autenticita' dei
marchi,   si   procede  al  sequestro  ed  all'inoltro  all'autorita'
giudiziaria.
  2.  Se  le infrazioni si riferiscono all'eccessiva usura dei marchi
di  identificazione,  ovvero all'assenza ed all'incompletezza od alla
illeggibilita'  delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle
materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro.
  3.  Il  sequestro  di  cui  al comma 2 e' effettuato, con le stesse
modalita' previste dall'articolo 46, anche per gli oggetti gia' posti
in commercio se non recano le indicazioni prescritte.