Art. 57.
  1.  Il  riferimento, negli articoli 11, 48, 49, 50 e 51, alle norme
tecniche di cui agli allegati II e X puo' essere modificato o variato
con  provvedimento  del  Ministero  delle  attivita'  produttive,  in
relazione alle esigenze che possono in concreto manifestarsi.