Art. 6.
  1. La tolleranza di dieci millesimi, e' ammessa sul titolo medio, a
fusione  completa  dei  lavori in platino, o in palladio, a saldatura
semplice,  e  cioe'  per  i  lavori  nei quali le saldature, anche se
plurime,  sono  tutte  effettuate  con  leghe  brasanti  dello stesso
titolo.
  2.  Sui  lavori di cui al comma 1 il titolo della lega costitutiva,
saldature escluse, non e' inferiore al titolo tollerato dall'articolo
3, comma 4, lettera a), del decreto.
  3.  La  tolleranza  di  3  millesimi sui lavori in oro eseguiti col
metodo  della microfusione in cera persa con iniezione centrifuga, e'
ammessa  sui  soli oggetti che recano l'indicazione del titolo di 753
millesimi,  applicato con la speciale impronta prevista nell'allegato
V di cui all'articolo 16.
  4. Il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dal
decreto  ai  fini  dell'eventuale  concessione  delle  tolleranze sul
titolo  nominale  di  cui  ai  commi  da  1  a 3, si effettua a vista
seguendo i criteri indicati negli stessi commi.
  5.   In   caso   di   dubbi   o  di  contestazioni  sull'esito  del
riconoscimento a vista di cui al comma 4, in tutti i casi in cui cio'
si renda necessario ai sensi del decreto, detto esame e' integrato da
ulteriori indagini, non escluse quelle da effettuare con le modalita'
di prelievo di campioni di analisi di cui agli articoli 7 e seguenti.
 
                               Note all'art. 6:
              - Il  decreto  legislativo 22 maggio 1999, n. 251, reca
          disciplina  dei  titoli e dei marchi di identificazione dei
          metalli  preziosi,  in  attuazione dell'art. 42 della legge
                            24 aprile 1998 n. 128.
                  - Per l'art. 3, comma 4, vedi nota all'art. 1.