Art. 7. 1. Ai fini della costituzione del campione di analisi il quantitativo di metallo da prelevare e' tale da consentire per ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto dall'articolo 44. 2. Il prelevamento di campioni di analisi di materie prime, portanti impresso il titolo dichiarato ed il marchio d'identificazione, tranne che nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura o dell'unghiatura in piu' punti, compatibilmente con le caratteristiche dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni di superficie prescelte, avendo cura che materiali estranei, eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati, non abbiano a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati puo' procedersi anche con il metodo della raschiatura. 3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle Camere di commercio, puo' essere lasciata in consegna all'interessato, se egli ne fa espressa richiesta, per eventuali contestazioni e ripetizioni dei saggi. 4. La scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi delle materie prime si opera come appresso: a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte estremita' del pezzo, ed una in profondita' nel corpo del medesimo; b) bottoni, pezzi tondeggianti in genere: due prelievi, di cui uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si procede al ritiro di uno o piu' esemplari scelti a caso; c) lastre, profilati, eccetera: due prelievi, in punti convenientemente distanti del pezzo; d) semilavorati: 1) se di peso inferiore a 5 grammi: ritiro di due o piu' esemplari scelti a caso; 2) se di peso superiore a 5 grammi: prelievo di almeno un grammo di metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre, scelti a caso; e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento della stessa; f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).