Art. 7.
  1.   Ai   fini  della  costituzione  del  campione  di  analisi  il
quantitativo  di  metallo  da  prelevare  e'  tale  da consentire per
ciascuno di essi, l'esecuzione di almeno quattro saggi, come previsto
dall'articolo 44.
  2.  Il  prelevamento  di  campioni  di  analisi  di  materie prime,
portanti    impresso    il    titolo   dichiarato   ed   il   marchio
d'identificazione,  tranne  che  nel  caso previsto dall'articolo 20,
comma  1, si effettua col metodo della trapanatura o della cesoiatura
o   dell'unghiatura   in   piu'   punti,   compatibilmente   con   le
caratteristiche  dimensionali del pezzo, dopo aver pulito le porzioni
di   superficie   prescelte,  avendo  cura  che  materiali  estranei,
eventualmente aderenti al metallo prezioso o agli utensili impiegati,
non  abbiano  a mescolarsi col campione prelevato; per i semilavorati
puo' procedersi anche con il metodo della raschiatura.
  3. Una parte della materia prelevata, sigillata dal personale delle
Camere    di    commercio,   puo'   essere   lasciata   in   consegna
all'interessato,  se  egli  ne  fa  espressa richiesta, per eventuali
contestazioni e ripetizioni dei saggi.
  4.  La  scelta  dei  punti  di prelevamento dei campioni di analisi
delle materie prime si opera come appresso:
    a) lingotti, verghe e simili: tre prelievi, di cui due ad opposte
estremita' del pezzo, ed una in profondita' nel corpo del medesimo;
    b) bottoni,  pezzi  tondeggianti  in genere: due prelievi, di cui
uno nel corpo del pezzo. Nel caso di bottoni di piccole dimensioni si
procede al ritiro di uno o piu' esemplari scelti a caso;
    c) lastre,   profilati,   eccetera:   due   prelievi,   in  punti
convenientemente distanti del pezzo;
    d) semilavorati:
      1)  se  di  peso  inferiore  a  5  grammi: ritiro di due o piu'
esemplari scelti a caso;
      2)  se  di  peso  superiore  a  5 grammi: prelievo di almeno un
grammo  di  metallo su ciascun esemplare, da un gruppo di almeno tre,
scelti a caso;
    e) polveri ed affini: prelievo nella massa, previo rimescolamento
della stessa;
    f) leghe brasanti: prelievo come al punto c).