Art. 8. 1. Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi lo stesso titolo dell'oggetto, con le seguenti eccezioni: a) negli oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la saldatura e' effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750 millesimi; b) nelle catene d'oro realizzate con un filo di diametro inferiore a 1 mm, le saldature possono essere effettuate con leghe non aventi contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che il titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo legale dichiarato. 2. Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 800 millesimi. 3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate con leghe aventi un contenuto complessivo di metalli preziosi non inferiore a 700 millesimi. 4. Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.