Art. 8.
  1.  Negli oggetti in oro le eventuali saldature sono effettuate con
leghe   aventi   lo  stesso  titolo  dell'oggetto,  con  le  seguenti
eccezioni:
    a) negli  oggetti in oro con titolo superiore a 750 millesimi, la
saldatura  e'  effettuata con lega d'oro a titolo non inferiore a 750
millesimi;
    b) nelle   catene  d'oro  realizzate  con  un  filo  di  diametro
inferiore  a  1  mm, le saldature possono essere effettuate con leghe
non  aventi  contenuto aureo, ma non devono, comunque, comportare che
il  titolo reale dell'oggetto risulti, a fusione, inferiore al titolo
legale dichiarato.
  2.  Negli oggetti in platino le eventuali saldature sono effettuate
con  leghe  aventi  un  contenuto complessivo di metalli preziosi non
inferiore a 800 millesimi.
  3. Negli oggetti in palladio le eventuali saldature sono effettuate
con  leghe  aventi  un  contenuto complessivo di metalli preziosi non
inferiore a 700 millesimi.
  4.  Negli oggetti in argento le eventuali saldature sono effettuate
con lega d'argento avente un titolo non inferiore a 550 millesimi.