Art. 9.
  1.  Il  prelevamento  di  campioni  da  oggetti di metalli preziosi
finiti  gia'  muniti, nei modi previsti dal presente regolamento, del
marchio  d'identificazione e dell'impronta del titolo legale e pronti
alla  vendita,  si  effettua  con  i  metodi della trapanatura, della
cesoiatura,  previo  accertamento  che  l'oggetto  e  gli utensili da
impiegare siano convenientemente puliti.
  2. Ferma restando l'esigenza di disporre dei quantitativi minimi di
metallo  di  cui  all'articolo 7, comma 2, si evita, laddove cio' sia
tecnicamente possibile, ogni eccessivo danneggiamento dell'oggetto. A
tal  fine  il  possessore  dell'oggetto  ha  la facolta' di procedere
personalmente,  o  con  l'ausilio  di  persona  di  sua fiducia, alla
effettuazione  dell'operazione secondo il metodo scelto dal personale
delle camere di commercio.
  3.  Parte  della  materia  prelevata  puo'  essere  trattenuta  dal
possessore  dell'oggetto,  con  le  modalita'  e per gli scopi di cui
all'articolo 7, comma 2, unitamente a quanto resta dell'oggetto.
  4.  La  scelta dei punti di prelevamento dei campioni di analisi da
oggetti finiti, si effettua come di seguito specificato:
    a) oggetti  stampati  o  microfusi  o  a  canna  vuota a diametro
costante  o elettroformati di grandi dimensioni: tre prelievi in zone
convenientemente   distanti   l'una   dall'altra.   Il  risultato  e'
l'espressione della media aritmetica dei singoli risultati;
    b) oggetti  a  canna  vuota  a  diametro  variabile:  tre  o piu'
prelievi  in  zone  convenientemente  distanti  l'una  dall'altra. Il
risultato   e'  l'espressione  della  media  aritmetica  dei  singoli
risultati;
    c) oggetti elettroformati di piccola pezzatura: fusione completa;
    d) oggetti  assemblati  tramite  saldature:  un prelievo in parti
lontane  dalle  stesse.  Ove  questo  non  sia  possibile  (punti  di
saldatura  non  visibili), il titolo dell'oggetto e' dato dalla media
aritmetica dei risultati di tre prelievi;
    e) oggetti  formati  da leghe di colore diverso: ove possibile e'
fatto  almeno  un prelievo per ogni colore. Il titolo dell'oggetto e'
dato  dalla  media  aritmetica  dei  risultati  dei prelievi per ogni
colore; il numero dei prelievi non e' inferiore a tre;
    f) lavori  in  filigrana,  a  piccole  maglie e oggetti in genere
ottenuti  dalla  elaborazione  di  un  filo  continuo:  tre prelievi,
compatibilmente  con  l'estensione  dell'oggetto,  ritagliati in piu'
punti  dell'oggetto stesso. Il risultato e' l'espressione della media
aritmetica dei singoli risultati dei prelievi.