ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in  7.230  euro  annui  ogni  quadriennio  a  decorrere  dal 2002, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  finanziario  2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli affari esteri. 2. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
      con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.