ART. 4.

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
          della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 11 luglio 2002

                               CIAMPI

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli