(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
 
   I lavori di riprese in teatro di  posa,  di  sonorizzazione  e  di
laboratorio  dovranno  essere  realizzati  rispettando  le   seguenti
disposizioni: 
 
1. Le  riprese  in  teatro  di  posa   dovranno   essere   effettuate
   preferibilmente nei due Paesi contraenti. 
2. Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del  negativo
   originale (immagine e suono), qualsiasi sia il  luogo  dove  venga
   depositato. 
3. Ciascun  coproduttore  ha  diritto,  in  qualsiasi  caso,  ad   un
   internegativo della propria  versione.  Se  uno  dei  coproduttori
   rinuncia a questo diritto, il  negativo  sara'  depositato  in  un
   luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. 
4. Preferibilmente, la post-produzione e  lo  sviluppo  del  negativo
   sara'  effettuato  negli  studi  e  nei   laboratori   dei   Paesi
   contraenti, cosi'  come  la  stampa  delle  copie  destinate  alla
   proiezione nello stessa Paese; le  copie  destinate  all'esercizio
   nel Paese minoritaria saranno  realizzate  in  un  laboratorio  di
   questo Paese. 
5. L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere  corrisposto
   al  coproduttore  maggioritario   nei   termini   previsti   dalle
   rispettive legislazioni nazionali delle Parti contraenti.