(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
 
(1) Nel  rispetto  della  propria  legislazione  e  regolamentazione,
    ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso  e  il
    soggiorno  sul  proprio  territorio  del  personale   tecnico   e
    artistico dell'altra Parte contraente. 
(2) Allo stesso modo, autorizzera'  l'importazione  temporanea  e  la
    riesportazione del materiale necessario alla produzione dei  film
    realizzati nell'ambito del presente Accordo.