Articolo 11 (1) Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte contraente. (2) Allo stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.