(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
 
   Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato
in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano
contingentate: 
 
a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha
   una partecipazione maggioritaria; 
b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due
   Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata  al  contingente  del
   Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; 
c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del
   Paese di origine del produttore; 
d) se uno  dei  Paesi  coproduttori  ha  la  possibilita'  di  libera
   importazione  dei  suoi  film  nel  Paese  importatore,   i   film
   coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno  diritto
   di tale possibilita'.