Articolo 12 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione; c) in caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del produttore; d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.