Articolo 13 (1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco - italiana". (2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.