(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
 
(1) I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la
    dizione "Coproduzione italo - tedesca" o "Coproduzione tedesco  -
    italiana". 
(2) Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o  di  coda,  in
    tutta la pubblicita'  e  propaganda  commerciale,  nel  materiale
    promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene  presentata  detta
    coproduzione.