(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
 
(1) In deroga alle  disposizioni  precedenti  del  presente  Accordo,
    possono   essere   ammessi   annualmente   al   beneficio   della
    coproduziane bipartita italo -  tedesca  film  come  coproduzione
    finanziaria realizzati  nei  due  Paesi  e  che  rispondano  alle
    seguenti condizioni: La partecipazione  minoritaria  e'  limitata
    all'ambito    finanziario,    conformemente    al    contratto.di
    coproduzione, e non puo'  essere  inferiore  al  10%  (dieci  per
    cento) ne' superiore al 25% (venticinque per cento). 
(2) Il  beneficio  della  coproduzione  bilaterale   sara'   concesso
    soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa  casa  per
    caso dalle Autorita' italiane e tedesche competenti. 
(3) Gli apporti  finanziari  di  entrambe  le  Parti  contraenti  per
    realizzare tali coproduzioni dovranno essere  equilibrati  in  un
    periodo di' due anni. 
(4) Nel caso in cui la riunione della  Commissione  mista  non  possa
    tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al  beneficio
    delle coproduzioni finanziarie,  a  condizione  di  reciprocita',
    caso  per  caso,  film  che  soddisfino  a  tutte  le  condizioni
    suindicate.