(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
 
(1) L'importazione,  la  distribuzione  e  la  proiezione  dei   film
    italiani in Germania e di quelli tedeschi in Italia  non  saranno
    subordinate a nessuna restrizione. 
(2) Le Parti contraenti riaffermano la loro volonta'  di  favorire  e
    sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun  Paese  dei
    film dell'altro Paese.