(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
 
(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno,  in  caso  di
    necessita', le condizioni di applicazione del  presente  Accordo,
    al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle
    proprie  disposizioni.  Analogamente,  studieranno  le  modifiche
    necessarie  per  sviluppare   la   cooperazione   cinematografica
    nell'interesse comune dei due Paesi. 
(2) Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista  che  si
    riunira', di massima, una volta ogni due  anni,  alternativamente
    in uno dei due  Paesi.  Su  richiesta  di  una  delle  due  Parti
    contraenti, potra' essere convocata una  riunione  straordinaria,
    specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della
    regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o  nel
    caso che l'Accordo  incontri  difficolta'  particolarmente  gravi
    nella sua applicazione. 
(3) In particolare, esse  esamineranno  se  l'equilibrio  numerico  e
    percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.