(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
 
(1) Il presente Accordo entrera' in  vigore  alla  data  di  conferma
    delle ricezione della notifica con  la  quale  il  Governo  della
    Repubblica Italiana, avra' comunicato al Governo della Repubblica
    Federale di  Germania  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure
    interne all'uopo previste. 
(2) Il presente Accordo  avra'  durata  biennale  e  sara'  rinnovato
    tacitamente per periodi successivi di durata identica, a meno che
    una delle Parti contraenti  non  lo  denunci,  mediante  notifica
    scritta all'altra Parte contraente, per via diplomatica, tre mesi
    prima della data di scadenza. 
(3) La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra'  effetto
    sulla conclusione delle coproduzioni che  siano  state  approvate
    durante 12 sua validita'. 
 
Fatto a Roma il 29.9.99 
 
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e  tedesca  entrambi
testi facenti egualmente fede. 
 
 
        Per il Governo della Per il Governo della Repubblica 
     Repubblica Italiana Federale di Germania 

              Parte di provvedimento in formato grafico