Articolo 19 (1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di conferma delle ricezione della notifica con la quale il Governo della Repubblica Italiana, avra' comunicato al Governo della Repubblica Federale di Germania l'avvenuto espletamento delle procedure interne all'uopo previste. (2) Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, a meno che una delle Parti contraenti non lo denunci, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, per via diplomatica, tre mesi prima della data di scadenza. (3) La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante 12 sua validita'. Fatto a Roma il 29.9.99 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e tedesca entrambi testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Federale di Germania Parte di provvedimento in formato grafico