(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
 
   I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente  Accordo,
godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film  nazionali
dalle disposizioni relative all'industria cinematografica  che  siano
in vigore o che potrebbero essere  promulgate  in  ciascuno  dei  due
Paesi.