(Accordo - Allegato)
                       Allegato all'Accordo di 
Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana 
         e il Governo della Repubblica Federale di Germania 
 
   La richiesta per l'approvazione di progetti  di  coproduzione  nei
termini del presente Accordo dovra' essere presentata simultaneamente
alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima  dell'inizio  delle
riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunichera' la  sua
proposta all'altro entro 20 giorni a partire  dal  ricevimento  della
richiesta. 
   A completamento delle domande, per beneficiare delle  disposizioni
del presente Accordo, dovranno essere allegati: 
   1. Sceneggiatura e soggetto; 
   2. Prova documentale di acquisizione legale dei  diritti  d'autore
per la coproduzione da realizzare; 
   3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con  riserva
di approvazione da parte delle Autorita' competenti dei due Paesi: 
 
(*) Il contratto dovra' contenere i seguenti elementi: 
 
a) Titolo del film; 
b) Identificazione dei produttori contraenti; 
c) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o  dell'adattatore,
   se e' stato tratto da una fonte letteraria; 
d) Nome e cognome  del  regista  (sara'  prevista  una  clausola  per
   un'eventuale sostituzione); 
e) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di  partecipazione
   di  ciascun  produttore,  che  dovra'  corrispondere   al   valore
   finanziario degli apporti tecnico-artistici; 
f) Piano finanziario; 
g) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e
   dei territori; 
h) Clausola  che  specifichi   le   partecipazioni   rispettive   dei
   coproduttori   alle   spese   superiori    o    inferiori.    Tali
   partecipazioni, in linea di massima,  saranno  proporzionali  alle
   rispettive contribuzioni. Nel caso di coproduzioni finanziarie per
   film di  importo  superiore  a  3  miliardi  di  lire  italiane  o
   l'equivalente  in   marchi   tedeschi,   la   partecipazione   del
   Coproduttore minoritario ad un  eccesso  di  spese  potra'  essere
   limitata ad una percentuale minore o ad una quantita' fissa sempre
   che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%: 
i) Clausola che descriva le misure da prendere se: 
 
aa) dopo una considerazione completa del caso, l'Autorita' competente
    di uno dei Paesi rifiuta la concessione dei benefici richiesti: 
bb) ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi: 
 
j) Data di inizio delle riprese; 
k) Clausola che preveda la ripartizione della proprieta' dei  diritti
   d'autore, su una base  proporzionale  ai  rispettivi  apporti  dei
   coproduttori; 
l) Clausola che preveda che l'ammissione  al  beneficio  dell'Accordo
   non impegna le autorita' competenti italiane al rilascio del nulla
   osta di proiezione in pubblico; 
 
   4. Contratto di distribuzione, una volta firmato; 
   5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che  indichi
la propria nazionalita' e categoria  del  proprio  lavoro;  nel  caso
degli attori, la propria nazionalita' e i ruoli che  interpreteranno,
indicando la categoria e la durata degli stessi; 
   6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della
durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno  le
stesse e il piano di lavorazione; 
   7.  Bilancio  preventivo  dettagliato  che  identifichi  le  spese
previste per ciascuno dei coproduttori; 
   Le Autorita' competenti dei due Paesi potranno  sollecitare  altri
documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari. 
   Prima dell'inizio delle riprese del  film,  si  dovra'  sottoporre
alle Autorita' competenti la  sceneggiatura  definitiva,  compresi  i
dialoghi. 
   Si potranno apportare modifiche  al  contratto  originale  qualora
siano necessarie, ma  queste  modifiche  dovranno  essere  sottoposte
all'approvazione delle Autorita'  competenti  di  entrambi  i  Paesi,
prima del termine di effettuazione della copia campione del film.  La
sostituzione  di  un  coproduttore  sara'  consentita  solo  in  casi
eccezionali e con il benestare delle Autorita' competenti di entrambi
i Paesi. 
   Le  Autorita'  competenti  si  terranno  informate  delle  proprie
decisioni.