(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
 
   Le  richieste  di  ammissione  ai  benefici   della   coproduzione
presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi  dovranno  essere
redatte, per l'approvazione, secondo le norme di  procedura  previste
nell'Allegato del presente Accodo, il quale  forma  parte  integrante
dello stesso.