(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
(1) La proporzione dei rispettivi apporti dei  coproduttori  dei  due
    Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 -
    60%). 
(2) L'apporto  del  coproduttore  minoritario  deve   includere   una
    partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in  linea
    di massima, proporzionale al suo  investimento.  Eccezionalmente,
    possono  essere  ammesse  deroghe   accordate   dalle   Autorita'
    competenti dei due Paesi. 
(3) Si considerano personale creativo, tecnico e artistico le persone
    che siano qualificate come tali nella  legislazione  di  ciascuno
    dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti  sara'
    valutato individualmente. 
(4) In linea di massima. L'apporto di ciascun Paese includera' almeno
    un  elemento  creativo  (autore  del   soggetto,   sceneggiatore,
    regista,  autore  della  musica,   montatore,   direttore   della
    fotografia,  scenografo,  fonico),  un   attore   in   un   ruolo
    principale, un  attore  in  un  ruolo  secondario  e  un  tecnico
    qualificato. 
(5) A tali fini,  l'attore  in  un  ruolo  principale  potra'  essere
    sostituito da almeno due tecnici qualificati.