Articolo 6 (1) La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 60%). (2) L'apporto del coproduttore minoritario deve includere una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. (3) Si considerano personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente. (4) In linea di massima. L'apporto di ciascun Paese includera' almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. (5) A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.