(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
 
   Nel caso di coproduzioni  multilaterali,  la  partecipazione  piu'
bassa non potra' essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la piu'
elevata non potra' eccedere il 70% (settanta  per  cento)  del  costo
totale.