(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
 
(1) Un giusto equilibrio  deve  essere  osservato  tanto  per  quanto
    riguarda la partecipazione del personale  creativo,  artistico  e
    tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici  dei
    due Paesi (teatri di posa, laboratori e postproduzione). 
(2) La Commissione  mista  prevista  dall'articolo  17  del  presente
    Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio  e,  in  caso
    contrario,  adottera'   le   misure   ritenute   necessarie   per
    ristabilirlo.