ART. 10.
                     (Cooperazione giudiziaria).

   1.  Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate
dal  Tribunale internazionale a norma dell'articolo 28 dello statuto,
trasmettendole  per  l'esecuzione  al  procuratore generale presso la
corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.
   2.  Qualora  la  richiesta  abbia  per  oggetto  una  attivita' di
indagine  o  di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede
alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.
   3.  La corte di appello da' esecuzione alla richiesta con decreto,
delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli
atti devono essere compiuti.
   4.  Per  il  compimento degli atti richiesti si applicano le norme
del  codice  di  procedura  penale,  salva  l'osservanza  delle forme
espressamente  richieste  dal  Tribunale internazionale che non siano
contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
   5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita'
giudiziaria  delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione
degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del Tribunale che lo
richiedono  sono  ammessi  a  presenziare all'esecuzione degli atti e
possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
   6.  Le  citazioni e le altre notificazioni richieste dal Tribunale
internazionale  sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso
il  tribunale  del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale
provvede senza ritardo.
   7.  Se  il  Tribunale  internazionale ne fa richiesta, e' disposto
l'accompagnamento  coattivo davanti ad esso del testimone, del perito
o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi.
Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.