ART. 11.
                       (Consegna di imputato).

   1.  Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per
oggetto  la  consegna  di un imputato al Tribunale internazionale, il
procuratore  generale,  ricevuti  gli atti, presenta senza ritardo la
requisitoria  alla  corte  di  appello. La requisitoria e' depositata
nella  cancelleria  della  corte  di  appello  unitamente  agli atti.
Dell'avvenuto  deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso
della data dell'udienza.
   2.  La  corte  di  appello  decide  senza  ritardo,  con  le forme
dell'articolo   127   del   codice   di   procedura  penale,  con  la
partecipazione  necessaria  del  difensore, con sentenza. Tuttavia il
ricorso per cassazione, che puo' essere proposto anche per il merito,
ha effetto sospensivo.
   3.  La  corte  di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara
che  non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una
delle seguenti ipotesi:
   a)   non   e'   stato   emesso  dal  Tribunale  internazionale  un
provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale;  b) non vi e'
identita'  fisica  tra  la  persona  richiesta e quella oggetto della
procedura  di consegna; c) il fatto in relazione al quale la consegna
e'   richiesta  non  e'  compreso  nella  giurisdizione  temporale  e
territoriale del Tribunale internazionale;
   d)  il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto
come  reato  dalla  legge  italiana;  e)  per  lo  stesso fatto e nei
confronti  della  stessa  persona  e'  stata  pronunciata nello Stato
sentenza irrevocabile.
   4.  Si  applica  l'articolo  701, comma 2, del codice di procedura
penale.
   5.   Il  Ministro  della  giustizia  provvede  con  decreto  sulla
richiesta   della   consegna   senza   ritardo  dopo  avere  ricevuto
comunicazione  della  scadenza  del  termine per l'impugnazione della
sentenza  della  corte di appello o del deposito della sentenza della
Corte  di  cassazione  ovvero  il  verbale indicato nell'articolo 12,
comma  3, contenente il consenso della persona alla consegna e prende
accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le
modalita'  della  consegna.  Si  applica l'articolo 709, comma 1, del
codice di procedura penale.
 
          Note all'art. 11:
              - Per  il  testo  dell'art. 127 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  701  del codice di
          procedura penale:
              "Art. 701 (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estrazione
          di  un  imputato  o  di  un  condannato all'estero non puo'
          essere  concessa  senza la decisione favorevole della Corte
          di appello.
              2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della Corte di
          appello   quando  l'imputato  o  il  condannato  all'estero
          acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso
          deve  essere espresso alla presenza del difensore e di esso
          e' fatta menzione nel verbale.
              3.  La decisione favorevole della Corte di appello e il
          consenso    della    persona   non   rendono   obbligatoria
          l'estradizione.
              4.  La  competenza  a decidere appartiene, nell'ordine,
          alla  Corte  di  appello  nel cui distretto l'imputato o il
          condannato  ha  la  residenza, la dimora o il domicilio nel
          momento  in  cui  la  domanda  di  estradizione perviene al
          Ministro di grazia e giustizia ovvero alla Corte di appello
          che  ha  ordinato  l'arresto provvisorio previsto dall'art.
          715 o alla Corte di appello il cui presidente ha provveduto
          alla  convalida  dell'arresto previsto dall'art. 716. Se la
          competenza  non  puo'  essere  determinata  nei  modi cosi'
          indicati, e' competente la Corte di appello di Roma.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  709  del codice di
          procedura penale:
              "Art.   709   (Sospensione   della  consegna.  Consegna
          temporanea.   Esecuzione  all'estero).  -  1.  L'esecuzione
          dell'estradizione  e'  soppressa se l'estradato deve essere
          giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
          pena  per  reati  commessi prima o dopo quello per il quale
          l'estradizione  e'  stata concessa. Tuttavia il Ministro di
          grazia   e   giustizia,   sentita  l'autorita'  giudiziaria
          competente  per  il procedimento in corso nello Stato o per
          l'esclusione  della  pena,  puo'  procedere  alla  consegna
          temporanea   allo   Stato   richiedente  della  persona  da
          estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'.
              2. Il Ministro puo' in oltre, osservate le disposizioni
          del  capo  II  del  titolo  IV,  convenire  che  la pena da
          scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.".