ART. 12.
     (Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna).

   1.   Il   procuratore   generale,   ricevuti   gli  atti  a  norma
dell'articolo   10,   comma   1,   richiede  alla  corte  di  appello
l'applicazione  di  una  misura cautelare coercitiva; se il Tribunale
internazionale  ha  richiesto la custodia in carcere della persona ai
sensi  dell'articolo  28,  paragrafo  2,  lettera  d), dello statuto,
ovvero  altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla
corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.
   2.  La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta;
puo'  disporre  una misura meno grave solo se il procuratore generale
non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine
alla  misura  indicata.  Si  applica  l'articolo  719  del  codice di
procedura penale.
   3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque
entro   cinque   giorni   dalla  esecuzione  della  misura,  provvede
all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso
alla  consegna,  facendone  menzione  nel  verbale.  Il  verbale  che
documenta  il  consenso  e'  trasmesso  al  procuratore  generale per
l'ulteriore   inoltro   al   Ministro  della  giustizia.  Si  applica
l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
   4.  La  misura  della  custodia  in carcere puo' essere sostituita
quando ricorrono gravi motivi di salute.
   5. Le misure cautelari sono revocate:
   a)  se  dall'inizio  della  loro  esecuzione  ovvero  nel  caso di
applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo
13,  dal  momento  in  cui e' pervenuta la richiesta di consegna sono
decorsi  venticinque  giorni  senza  che  la  corte di appello si sia
pronunciata sulla richiesta di consegna;
   b)  se  la  corte  di appello abbia pronunciato sentenza contraria
alla consegna;
   c)  se  sono  decorsi  quindici  giorni dalla scadenza dei termini
indicati  nell'articolo  11,  comma  5,  senza  che il Ministro della
giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna;
   d)  se  sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa
in  consegna  da parte del Tribunale internazionale, senza che questa
sia avvenuta.
 
          Note all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  719  del codice di
          procedura penale:
              "Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle
          misure  cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal
          presidente  della Corte di appello o dalla Corte di appello
          a   norma   degli   articoli  precedenti  e'  comunicata  e
          notificata,   dopo   la  loro  esecuzione,  al  procuratore
          generale   presso   la   corte  di  appello,  alla  persona
          interessata  e  al  suo difensore, i quali possono proporre
          ricorso per cassazione per violazione di legge.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  717  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  717  (Audizione  della  persona sottoposta a una
          misura  coercitiva).  -  1.  Quando  e' stata applicata una
          misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il
          presidente  della  Corte  di  appello,  al  piu'  presto  e
          comunque  entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
          ovvero  dalla  convalida  prevista dall'art. 716, provvede,
          all'identificazione    della   persona   e   ne   raccoglie
          l'eventuale  consenso  all'estradizione  facendone menzione
          nel verbale.
              2.  Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal
          comma  1,  il  presidente  della  Corte  di  appello invita
          l'interessato   a   nominare   un   difensore   di  fiducia
          designando,  in  difetto  di  tale  nomina, un difensore di
          ufficio  a  norma  dell'art. 97, comma 3. Il difensore deve
          essere  avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data
          fissata   per  i  predetti  adempimenti  e  ha  diritto  di
          assistervi.".