ART. 12. (Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna). 1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il Tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura. 2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; puo' disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. 3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale. 4. La misura della custodia in carcere puo' essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute. 5. Le misure cautelari sono revocate: a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui e' pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna; b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna; c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 5, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna; d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di procedura penale: "Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di appello o dalla Corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.". - Si riporta il testo dell'art. 717 del codice di procedura penale: "Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della Corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede, all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale. 2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della Corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'art. 97, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.".