ART. 13.
           (Applicazione provvisoria di misura cautelare).

   1.  Se  il  Tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione
della    misura    cautelare    coercitiva   puo'   essere   disposta
provvisoriamente  anche  prima  che  la  richiesta  di  consegna  sia
pervenuta, se:
   a)  il  Tribunale  internazionale  ha dichiarato che nei confronti
della   persona  e'  stato  emesso  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
   b)  il  Tribunale  internazionale  ha  fornito  la descrizione dei
fatti,  la  specificazione  del  reato e gli elementi sufficienti per
l'esatta identificazione della persona.
   2.   Ai  fini  dell'applicazione  della  misura  si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 12.
   3.   Il   Ministro  della  giustizia  comunica  immediatamente  al
Tribunale   internazionale   l'avvenuta   esecuzione   della   misura
cautelare. Essa e' revocata se entro venti giorni dalla comunicazione
non  perviene  la  richiesta  di  consegna  da  parte  del  Tribunale
internazionale.