ART. 14.
            (Arresto da parte della polizia giudiziaria).

   1.  Nei  casi  di  urgenza,  la polizia giudiziaria puo' procedere
all'arresto  della  persona  nei  confronti  della quale il Tribunale
internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura
cautelare   coercitiva,   se   ricorrono   le   condizioni   previste
dall'articolo  13,  comma  1. Essa provvede altresi' al sequestro del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
   2.   L'autorita'   che   ha   proceduto   all'arresto  ne  informa
immediatamente  il  Ministro  della  giustizia  e  al  piu' presto, e
comunque  non  oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione
del  presidente  della  corte  di  appello  del  distretto  in cui e'
avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
   3.  Quando  non  deve  disporre  la liberazione dell'arrestato, il
presidente   della  corte  di  appello  di  cui  al  comma  2,  entro
quarantotto  ore  dal  ricevimento  del  verbale,  lo  convalida  con
ordinanza   disponendo   l'applicazione   di   una  misura  cautelare
coercitiva.  I  provvedimenti  emessi e gli atti sono trasmessi senza
ritardo alla corte di appello di Roma.
   4.  La  misura  cautelare  coercitiva cessa di avere effetto se la
corte  di  appello  di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione
non provvede a norma dell'articolo 13.
   5.  Delle  decisioni  assunte  la corte di appello di Roma informa
senza ritardo il Ministro della giustizia.
   6.   Il   Ministro  della  giustizia  comunica  immediatamente  al
Tribunale internazionale l'applicazione della misura coercitiva. Essa
e' revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la
richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.