ART. 15.
            (Ruolo delle organizzazioni non governative).

   1.   Lo   Stato   italiano   favorisce   la  collaborazione  delle
organizzazioni  non  governative  nazionali  ed internazionali con il
Tribunale   internazionale,   in  particolare  con  riferimento  alla
diffusione  presso  il  pubblico  degli  scopi  e delle attivita' del
Tribunale  medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai
sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dello statuto.
   2.  Nella  fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali
davanti  all'autorita' giudiziaria italiana relativi a fatti che sono
ricompresi   nella   competenza   del  Tribunale  internazionale,  le
organizzazioni  indicate  al  comma  1  hanno  facolta' di presentare
memorie e indicare fonti ed elementi di prova.