ART. 16.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120).

   1.  Al  decreto-legge  28  dicembre  1993, n. 544, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo  3,  al  comma  2,  la  parola:  ";  tuttavia" e'
sostituita  dalle  seguenti:  ", con la partecipazione necessaria del
difensore;";
   b) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.   Si   applicano   in   quanto   compatibili  le  disposizioni
dell'articolo 649 del codice di procedura penale";
   c)  all'articolo  7, al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
   "a-bis)  la  sentenza  contiene disposizioni contrarie ai principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato";
   d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale"
sono  inserite  le  seguenti: ", con la partecipazione necessaria del
difensore";
   e) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Si  applica  l'articolo  701,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale";
   f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12,
comma  3,"  sono  inserite le seguenti: "contenente il consenso della
persona alla consegna".
   2.  Le  disposizioni  del  comma 1 che prevedono la partecipazione
necessaria  del  difensore  non si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art.  3 del decreto-legge 28 dicembre
          1993,  n.  544 (Disposizioni in materia di cooperazione con
          il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni
          del  diritto  umanitario  commesse  nei  territori della ex
          Jugoslavia),  convertito  in  legge, con modificazioni, con
          legge 14 febbraio 1994, n. 120, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  3  (Trasferimento dei procedimenti penali). - 1.
          Quando   il  tribunale  internazionale  richiede,  a  norma
          dell'art.  9,  paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento
          del  procedimento  penale pendente dinanzi ad una autorita'
          giudiziaria,  il giudice dichiara con sentenza che non puo'
          ulteriormente     procedersi    per    l'esistenza    della
          giurisdizione  prioritaria  del  Tribunale  internazionale,
          sempre che ricorrono le seguenti condizioni:
                a) se  il  Tribunale  internazionale  procede  per il
          medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;
                b) se    il   fatto   rientra   nella   giurisdizione
          territoriale  e  temporale  del Tribunale internazionale ai
          sensi dell'art. 8 dello statuto.
              2.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  127 del
          codice   di   procedura   penale,   con  la  partecipazione
          necessaria  del  difensore,  il  ricorso  per cassazione ha
          effetto sospensivo.
              3.  Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia
          e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.
              4.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1  il  corso della
          prescrizione  rimane  sospeso  per non piu' di tre anni. La
          prescrizione  riprende  il  suo  corso se viene riaperto il
          procedimento a norma dell'art. 4.".
              - Il   testo   dell'art.  5  del  citato  decreto-legge
          28 dicembre  1993,  n. 544, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  5  (Divieto di nuovo giudizio). - 1. Una persona
          che   e'   stata  giudicata  con  sentenza  definitiva  dal
          Tribunale   internazionale   non   puo'   essere  di  nuovo
          sottoposta  a  procedimento penale nel territorio nazionale
          per il medesimo fatto.
              2.  Si  applicano in quanto compatibili le disposizioni
          dell'art. 649 del codice di procedura penale.".
              - Per  il  testo  dell'art. 649 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 5.
              - Il   testo   dell'art.  7  del  citato  decreto-legge
          28 dicembre  1993,  n. 544, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  7  (Riconoscimento  della sentenza del Tribunale
          internazionale).  - Qualora, sulla base della dichiarazione
          di  disponibilita'  espressa  ai  sensi  dell'art. 27 dello
          statuto,  il  Tribunale  internazionale  abbia  indicato lo
          Stato  come  luogo di espiazione della pena, il Ministro di
          grazia   e   giustizia  richiede  il  riconoscimento  della
          sentenza   del   Tribunale  internazionale.  A  tale  scopo
          trasmette  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
          appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in
          lingua  italiana,  con  gli  atti che vi siano allegati. Il
          procuratore   generale   promuove   il  riconoscimento  con
          richiesta alla corte di appello.
              2.  La  sentenza  del Tribunale internazionale non puo'
          essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
                a) la  sentenza  non e' divenuta irrevocabile a norma
          dello  statuto  e  delle  altre  disposizioni  che regolano
          l'attivita' del Tribunale internazionale;
                a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai
          principi   fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  dello
          Stato;
                b) il  fatto  per  il  quale  e' stata pronunciata la
          sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana;
                c) per  lo  stesso fatto e nei confronti della stessa
          persona   e'   stata   pronunciata   nello  Stato  sentenza
          irrevocabile.
              3.  La Corte di appello delibera con sentenza in ordine
          al  riconoscimento,  osservate  le forme previste dall'art.
          127  del codice di procedura penale. Si applica l'art. 734,
          comma 2, del codice di procedura penale.
              4.   La   Corte   di   appello,   quando  pronuncia  il
          riconoscimento,  determina la pena che deve essere eseguita
          nello   Stato.  A  tal  fine  converte  la  pena  detentiva
          stabilita  dal  Tribunale  internazionale  nella pena della
          reclusione.  In  ogni  caso  la  durata della pena non puo'
          eccedere quella di anni trenta di reclusione.".
              - Il   testo  dell'art.  11  del  citato  decreto-legge
          28 dicembre  1993,  n. 544, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11  (Consegna  di  imputato).  -  1.  Quando  la
          richiesta indicata nell'art. 10, comma 1, ha per oggetto la
          consegna  di  un  imputato  al Tribunale internazionale, il
          procuratore  generale,  ricevuti  gli  atti, presenta senza
          ritardo   la   requisitoria   alla  Corte  di  appello.  La
          requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di
          appello  unitamente  agli  atti.  Dell'avvenuto deposito e'
          data  comunicazione  alle  parti  con  l'avviso  della data
          dell'udienza.
              2.  La  Corte  di  appello decide senza ritardo, con le
          forme  dell'art. 127 del codice di procedura penale, con la
          partecipazione  necessaria  del  difensore,  con  sentenza.
          Tuttavia   il  ricorso  per  cassazione,  che  puo'  essere
          proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.
              3.  La corte di appello pronuncia sentenza con la quale
          dichiara  che  non sussistono le condizioni per la consegna
          solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
                a) non  e'  stato emesso dal Tribunale internazionale
          un provvedimento restrittivo della liberta' personale;
                b) non   vi   e'  identita'  fisica  tra  la  persona
          richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;
                c) il  fatto  in  relazione  al  quale la consegna e'
          richiesta  non  e' compreso nella giurisdizione temporale e
          territoriale del Tribunale internazionale;
                c-bis) il fatto per il quale la consegna e' richiesta
          non e' previsto come reato dalla legge italiana;
                c-ter) per  lo  stesso  fatto  e  nei confronti della
          stessa  persona  e'  stata pronunciata nello Stato sentenza
          irrevocabile;
                3-bis)  Si applica l'art. 701, comma 2, del codice di
          procedura penale.
              4.  Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia provvede con
          decreto  sulla  richiesta della consegna senza ritardo dopo
          avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per
          l'impugnazione  della sentenza della corte di appello o del
          deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il
          verbale  indicato  nell'art.  12,  comma 3,  contenente  il
          consenso  della persona alla consegna, e prende accordi con
          il  Tribunale  internazionale circa il tempo, il luogo e le
          modalita'  della  consegna. Si applica l'art. 709, comma 1,
          del codice di procedura penale.
              - Per il testo dell'art. 701, vedi note all'art. 11.