ART. 16. (Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120). 1. Al decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, al comma 2, la parola: "; tuttavia" e' sostituita dalle seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore;"; b) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale"; c) all'articolo 7, al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato"; d) all'articolo 11, al comma 2, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: ", con la partecipazione necessaria del difensore"; e) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Si applica l'articolo 701, comma 2, del codice di procedura penale"; f) all'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: "nell'articolo 12, comma 3," sono inserite le seguenti: "contenente il consenso della persona alla consegna". 2. Le disposizioni del comma 1 che prevedono la partecipazione necessaria del difensore non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544 (Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia), convertito in legge, con modificazioni, con legge 14 febbraio 1994, n. 120, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Trasferimento dei procedimenti penali). - 1. Quando il tribunale internazionale richiede, a norma dell'art. 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del Tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni: a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano; b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'art. 8 dello statuto. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo. 3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale. 4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'art. 4.". - Il testo dell'art. 5 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5 (Divieto di nuovo giudizio). - 1. Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva dal Tribunale internazionale non puo' essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto. 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 649 del codice di procedura penale.". - Per il testo dell'art. 649 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 5. - Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7 (Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale). - Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilita' espressa ai sensi dell'art. 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. 2. La sentenza del Tribunale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attivita' del Tribunale internazionale; a-bis) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; b) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile. 3. La Corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'art. 127 del codice di procedura penale. Si applica l'art. 734, comma 2, del codice di procedura penale. 4. La Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non puo' eccedere quella di anni trenta di reclusione.". - Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (Consegna di imputato). - 1. Quando la richiesta indicata nell'art. 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla Corte di appello. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza. 2. La Corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'art. 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che puo' essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo. 3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) non e' stato emesso dal Tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale; b) non vi e' identita' fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna; c) il fatto in relazione al quale la consegna e' richiesta non e' compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale; c-bis) il fatto per il quale la consegna e' richiesta non e' previsto come reato dalla legge italiana; c-ter) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; 3-bis) Si applica l'art. 701, comma 2, del codice di procedura penale. 4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della Corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'art. 12, comma 3, contenente il consenso della persona alla consegna, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'art. 709, comma 1, del codice di procedura penale. - Per il testo dell'art. 701, vedi note all'art. 11.