ART. 2.
                     (Obbligo di cooperazione).

   1.  Lo  Stato  italiano  coopera  con  il Tribunale internazionale
conformemente  alle  disposizioni  della risoluzione, dello statuto e
della presente legge.
   2.  L'autorita' competente a ricevere le richieste di cooperazione
del  Tribunale  internazionale previste dalla presente legge e a dare
seguito ad esse e' il Ministro della giustizia.