ART. 3.
              (Trasferimento dei procedimenti penali).

   1.   Quando   il   Tribunale   internazionale  richiede,  a  norma
dell'articolo  8,  paragrafo  2,  dello statuto, il trasferimento del
procedimento  penale pendente dinanzi ad un'autorita' giudiziaria, il
giudice  dichiara  con sentenza che non puo' ulteriormente procedersi
per   l'esistenza   della  giurisdizione  prioritaria  del  Tribunale
internazionale, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: a) se il
Tribunale  internazionale  procede per il medesimo fatto per il quale
procede il giudice italiano;
   b)   se  il  fatto  rientra  nella  giurisdizione  territoriale  e
temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 7 dello
statuto.
   2.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 127 del codice di
procedura  penale, con la partecipazione necessaria del difensore; il
ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.
   3.  Il  giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per
l'inoltro al Tribunale internazionale.
   4.  Nel  caso  previsto  dal  comma  1 il corso della prescrizione
rimane  sospeso per non piu' di tre anni. La prescrizione riprende il
suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  127  del codice di
          procedura penale.
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno dell'udienza, dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo  del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10.  Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".