ART. 4.
              (Riapertura del procedimento nazionale).

   1.   Il  procedimento  penale  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
italiana e' riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
   a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi
dell'articolo 17 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;
   b)  se  il  giudice  del Tribunale internazionale decide, ai sensi
dell'articolo 18 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;
   c)   se   il   Tribunale   internazionale   dichiara   la  propria
incompetenza.
   2.  Qualora  ricorra  una  delle  ipotesi indicate nel comma 1, il
giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la
riapertura  delle  indagini  su  richiesta del pubblico ministero; in
tale  caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente.
Se  e'  stata  gia'  esercitata  l'azione  penale,  il giudice per le
indagini preliminari ovvero il presidente del tribunale provvede alla
rinnovazione  dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali
e'  stato  deciso  il  trasferimento del processo penale a favore del
Tribunale internazionale.