ART. 5.
                    (Divieto di nuovo giudizio).

   1.  Una persona che e' stata giudicata con sentenza definitiva del
Tribunale  internazionale  non  puo'  essere  di  nuovo  sottoposta a
procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.
   2.   Si   applicano   in   quanto   compatibili   le  disposizioni
dell'articolo 649 del codice di procedura penale.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  649  del codice di
          procedura penale.
              "Art.  649  (Divieto  di  un  secondo  giudizio).  - 1.
          L'imputato  prosciolto  o condannato con sentenza o decreto
          penale  divenuti  irrevocabili  non  puo'  essere  di nuovo
          sottoposto  a  procedimento  penale  per il medesimo fatto,
          neppure  se  questo  viene  diversamente considerato per il
          titolo,  per  il  grado  o per le circostanze, salvo quanto
          disposto dagli articoli 69, comma 2 e 345.
              2.   Se   cio'   nonostante  viene  di  nuovo  iniziato
          procedimento  penale,  il giudice in ogni stato e grado del
          processo  pronuncia  sentenza  di  proscioglimento o di non
          luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.".