ART. 6. (Comunicazioni e trasmissioni di atti). 1. L'autorita' giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresi', una sommaria esposizione dei fatti. 2. Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorita' giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione con decreto motivato.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 335 del codice di procedura penale: "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche', contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e' attribuito. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.".