ART. 6.
               (Comunicazioni e trasmissioni di atti).

   1.  L'autorita'  giudiziaria  comunica  senza ritardo al Tribunale
internazionale  le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335
del  codice  di  procedura  penale  relative alle notizie di reato in
ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del
Tribunale  internazionale.  La  comunicazione contiene, altresi', una
sommaria esposizione dei fatti.
   2.  Qualora il Tribunale internazionale ne faccia domanda, al fine
di  valutare  se richiedere il trasferimento del procedimento penale,
l'autorita'  giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti
unitamente  agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei
quali  il  pubblico  ministero  consente la pubblicazione con decreto
motivato.
 
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  335  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  335  (Registro  delle notizie di reato). - 1. Il
          pubblico  ministero  iscrive  immediatamente, nell'apposito
          registro  custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
          che  gli  perviene o che ha acquisito di propria iniziativa
          nonche',  contestualmente  o dal momento in cui risulta, il
          nome   della   persona   alla  quale  il  reato  stesso  e'
          attribuito.
              2.  Se  nel  corso  delle  indagini preliminari muta la
          qualificazione  giuridica  del  fatto ovvero questo risulta
          diversamente  circostanziato,  il  pubblico  ministero cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni.
              3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei
          delitti  di  cui  all'art.  407,  comma  2,  lettera a), le
          iscrizioni  previste  ai  commi  1 e 2 sono comunicate alla
          persona  alla  quale  il  reato e' attribuito, alla persona
          offesa   e   ai   rispettivi  difensori,  ove  ne  facciano
          richiesta.
              3-bis.  Se  sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere   sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con  decreto
          motivato,  il  segreto  sulle iscrizioni per un periodo non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile.".