Art. 7
     Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

  1.  Qualora,  sulla  base  della  dichiarazione  di  disponibilita'
espressa  ai  sensi  dell'articolo  26  dello  statuto,  il Tribunale
internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della
pena,  il  Ministro  della giustizia richiede il riconoscimento della
sentenza  del  Tribunale  internazionale.  A  tale scopo trasmette al
procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta,
unitamente  alla  traduzione  in lingua italiana, con gli atti che vi
siano  allegati.  Il  procuratore generale promuove il riconoscimento
con richiesta alla corte di appello.
  2.  La  sentenza  del  Tribunale  internazionale  non  puo'  essere
riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la  sentenza  non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e
   delle  altre  disposizioni  che regolano l'attivita' del Tribunale
   internazionale;
b) la   sentenza   contiene   disposizioni   contrarie   ai  principi
   fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) il  fatto  per  il  quale  e' stata pronunciata la sentenza non e'
   previsto come reato dalla legge italiana; d) per lo stesso fatto e
   nei  confronti  della  stessa  persona  e' stata pronunciata nello
   Stato sentenza irrevocabile.
  3.  La  corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al
riconoscimento,  osservate  le  forme  previste dall'articolo 127 del
codice  di  procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del
codice di procedura penale.
  4. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento,
determina  la  pena che deve essere eseguita nello Stato. A tale fine
converte  la  pena  detentiva  stabilita dal Tribunale internazionale
nella  pena  della  reclusione. In ogni caso la durata della pena non
puo' eccedere quella di anni trenta di reclusione.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo  dell'art. 127 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 3.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  734  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  734 (Deliberazione della Corte di appello). - 1.
          La  Corte  di appello delibera in ordine al riconoscimento,
          osservate  le  forme  previste dall'art. 127, con sentenza,
          nella  quale  enuncia  espressamente  gli  effetti  che  ne
          conseguono.
              2.  La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da
          parte del procuratore generale presso la Corte di appello e
          dell'interessato.".