ART. 8.
                      (Esecuzione della pena).

   1.  Nel  caso previsto dall'articolo 7 la pena e' eseguita secondo
la legge italiana.
   2.  Il  controllo  da  parte del Tribunale internazionale ai sensi
dell'articolo  26  dello  statuto e' esercitato sulla base di accordi
con  il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia.