ART. 8. (Esecuzione della pena). 1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena e' eseguita secondo la legge italiana. 2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 26 dello statuto e' esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.