ART. 9.
                (Provvedimenti relativi alla grazia).

   1.  Nel caso previsto dall'articolo 8 il Ministro della giustizia,
se  ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone
al  presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi
dell'articolo    27    dello    statuto,    trasmettendo   gli   atti
dell'istruttoria espletata.