Art. 3.
                         Recupero di materia
  1.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
pericolosi  disciplinati  ed  individuati  dal  presente  regolamento
devono   garantire  l'ottenimento  di  prodotti  con  caratteristiche
merceologiche  conformi  alla normativa tecnica di settore ed in ogni
caso  nelle  forme  usualmente  commercializzate.  In  particolare, i
prodotti  ottenuti  dal  recupero  dei  rifiuti pericolosi non devono
presentare   caratteristiche  di  pericolo  superiori  a  quelle  dei
prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
  2.  Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei rifiuti
pericolosi  disciplinate  ed  individuati  dal  presente  regolamento
devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni,
con  i  limiti  piu'  restrittivi  previsti per categorie di impianti
industriali,  da  emanarsi,  nel rispetto della normativa comunitaria
vigente  in  materia,  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni,  salvo,  in  ogni  caso,  il  potere  delle regioni di
stabilire  limiti  piu'  restrittivi  in relazione agli obiettivi dei
piani regionali in materia di qualita' dell'aria.
  3.  I  prodotti  ottenuti  dal  recupero  dei  rifiuti  pericolosi,
individuati  ai  sensi  del presente regolamento, non devono venire a
contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
  4.  Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli
31  e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni,  ai  rifiuti  pericolosi  che,  seppur individuati nel
presente  regolamento,  non  vengono  avviati  e  sottoposti  in modo
effettivo  ed  oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal
regolamento medesimo.
  5.  Restano  altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i
beni  e  i  prodotti  ottenuti  dalle  attivita'  di recupero che non
presentano  le  caratteristiche  precisate negli allegati al presente
regolamento  o,  in  ogni  caso,  che  non  vengano destinati in modo
effettivo  ed  oggettivo  all'utilizzo  nei  cicli  di  consumo  o di
produzione.
 
          Nota all'art. 3:
              - L'art.  3  del  citato  decreto  del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
              "Art.  3. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente, di
          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
          valori  limite  ed  i  valori  guida di qualita' dell'aria,
          validi su tutto il territorio nazionale
              2.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   i   Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la conferenza dei
          presidenti   delle   giunte   regionali,  sono  fissati  ed
          aggiornati:
                a) le   linee   guida   per   il  contenimento  delle
          emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
                b) i  metodi  di campionamento, analisi e valutazione
          degli inquinanti e dei combustibili;
                c) i   criteri  per  l'utilizzazione  delle  migliori
          tecnologie dispo-nibili;
                d) i  criteri temporali per l'adeguamento progressivo
          degli   impianti  esistenti  alla  normativa  del  presente
          decreto.
              3.  Fino  alle date che saranno indicate nei decreti di
          cui  ai  commi 1  e  2,  si  applicano  le disposizioni del
          presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio
          dei   Ministri   in  data  28 marzo  1983,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
          28 maggio 1983.
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', provvede:
                a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto, i criteri per
          l'elaborazione  dei piani regionali per il risanamento e la
          tutela   della   qualita'  dell'aria,  tenuto  conto  delle
          esperienze regionali gia' acquisite;
                b) a  redigere  il  piano  nazionale  di tutela della
          qualita'  dell'aria  sulla base dei piani regionali, previa
          verifica della loro compatibilita';
                c) ad  individuare,  sentite  le regioni interessate,
          zone   a  carattere  interregionale  nelle  quali,  per  la
          presenza  di  un maggior  inquinamento atmosferico o per le
          loro   caratteristiche   paesaggistiche   ambientali,  sono
          stabiliti  valori limite delle emissioni o valori limite di
          qualita' dell'aria piu' restrittivi;
                d) a  predisporre  i criteri per la raccolta dei dati
          inerenti la qualita' dell'aria, da effettuare con i sistemi
          di  rilevamento  regionali,  nonche'  una relazione annuale
          sullo  stato  della qualita' dell'aria formulata sulla base
          delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;
                e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale
          delle  fonti  di emissione e al suo periodico aggiornamento
          sulla base dei dati forniti dalle regioni.".