Art. 8.
                        Requisiti soggettivi
  1.  In  attesa  delle  norme  per  la  determinazione dei requisiti
soggettivi  per  l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
adottate  ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il  titolare  dell'impresa,  nel  caso di impresa individuale, i soci
amministratori  delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di
societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati
membri   della  Unione  europea  ovvero  a  Stati  che  concedano  il
trattamento di reciprocita':
    a) devono  essere  cittadini  italiani, cittadini di Stati membri
della  Unione  europea  oppure  cittadini  residenti in Italia, di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
    b) devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
    c) devono   essere   iscritti  nel  registro  delle  imprese,  ad
eccezione delle imprese individuali;
    d) non  devono  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di  cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    e) non  devono  aver  riportato  condanne con sentenza passata in
giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
      1) a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
    f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
    g) non  devono  essere  sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo  3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
    h) non  devono  essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del
presente articolo.
 
          Note all'art. 8:
              - L'art.  18  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - L'art.  3  della  legge  27 dicembre  1956,  n. 1423,
          recante: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone
          pericolose  per  la sicurezza e per la pubblica moralita'",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
          327, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  Alle persone indicate nell'art. 1 che non
          abbiano  cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica,  puo'  essere applicata, nei modi stabiliti negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
              Alla  sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in  uno  o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
          dimora abituale o in una o piu' province.
              Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere   imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune  di
          residenza o di dimora abituale.".