Art. 2. 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: "e' pari" sono inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi stessi," e le parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00"; b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino a: "al 15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello" fino a: "del 40 per cento" sono soppresse. 2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, comma 3, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale"; b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00". 3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: "3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste". 4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera a): - Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.". Nota all'art. 2, comma 1, lettera b): - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 (vedi nota all'art. 1, comma 1), come modificato dalla presente legge e' il seguente: "6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.". Note all'art. 2, comma 2, lettera a): - Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente: "3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.". - Il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), come modificato da ultimo dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati". Nota all'art. 2, comma 3: - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a lire 62.265.910 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di lire 10 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale e' pari a lire 62.265.910. Per coloro che si candidano in piu' liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una candidatura aumentato del 10 per cento. Per coloro che si candidano in una o piu' circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 30 per cento. 2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441. 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste. 4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni: a) art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al omma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8; b) art. 8, intendendosi sostituti ai Presidenti delle Camere i presidenti dei consigli regionali; c) art. 11; d) art. 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale; e) art. 13; f) art. 14; g) art. 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'art. 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo. 5. La dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni.".