Art. 2.
  1.  Alla  legge  3 giugno  1999, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1,  comma 5,  dopo  le  parole:  "e'  pari"  sono
inserite le seguenti: ", per ciascun anno di legislatura degli organi
stessi,"  e  le  parole: "lire 4.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 1,00";
    b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: ", in misura pari" fino
a:  "al  15 per cento della somma spettante" e da: ", eccetto quello"
fino a: "del 40 per cento" sono soppresse.
  2.  Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 9,   comma 3,  come  modificato  dall'articolo 2,
comma 2,  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157, il primo periodo e'
sostituito  dal  seguente:  "Il  fondo  per  il  rimborso delle spese
elettorali  per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in
proporzione  ai  voti  conseguiti  per  l'attribuzione della quota di
seggi  da  assegnare  in  ragione  proporzionale,  tra  i partiti e i
movimenti  che  abbiano  superato la soglia dell'1 per cento dei voti
validamente espressi in ambito nazionale";
    b) all'articolo 10,  comma 1,  come  modificato  dall'articolo 1,
comma 9,  della  legge  3 giugno  1999, n. 157, le parole: "lire 800"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 1,00".
  3. Il  comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
e' sostituito dal seguente:
  "3. Le  spese  per  la  campagna  elettorale  di  ciascun  partito,
movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui
al  comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di
euro 1,00  moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della
Repubblica  iscritti  nelle  liste  elettorali  per la elezione della
Camera  dei  deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha
presentato proprie liste".
  4. Le  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  si applicano a
partire  dalla  rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per
il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da
erogare entro il 31 luglio 2002.
 
          Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):
              - Il testo del comma 5 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,   n.  157  (vedi  nota  all'art.  1,  comma 1),  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "5.  L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
          agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
          legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
          dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro 1,00  per il
          numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
          elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
          comma e' ridotto a L. 3.400.".
          Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):
              - Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,   n.  157  (vedi  nota  all'art.  1,  comma 1),  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "6.  I  rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti
          con  cadenza  annuale,  entro il 31 luglio di ciascun anno.
          L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione
          di  alcuna  forma  di  garanzia  bancaria o fidejussoria da
          parte  dei  movimenti o partiti politici aventi diritto. In
          caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica
          o  della  Camera  dei  deputati  il  versamento delle quote
          annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i
          movimenti  o  partiti politici hanno diritto esclusivamente
          al  versamento  delle  quote  dei rimborsi per un numero di
          anni  pari  alla  durata  della  legislatura dei rispettivi
          organi.  Il  versamento  della  quota  annua  di  rimborso,
          spettante  sulla  base  del  presente  comma, e' effettuato
          anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.".
          Note all'art. 2, comma 2, lettera a):
              -   Il  testo  del  comma 3  dell'art.  9  della  legge
          10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
          elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica)  come modificato da ultimo dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
          il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e' ripartito, in
          proporzione  ai  voti  conseguiti per la attribuzione della
          quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i
          partiti  e  movimenti che abbiano superato la soglia dell'1
          per   cento   dei   voti  validamente  espressi  in  ambito
          nazionale.  Il verificarsi di tale ultima condizione non e'
          necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o
          movimenti   che   abbiano   presentato   proprie   liste  o
          candidature  esclusivamente  in  circoscrizioni comprese in
          regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare
          tutela  delle  minoranze  linguistiche.  Per il calcolo del
          rimborso   spettante   a   tali   partiti  e  movimenti  si
          attribuisce  a  ciascuno di essi, per ogni candidato eletto
          nei  collegi  uninominali, una cifra pari al rimborso medio
          per  deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo
          periodo del presente comma.".
              -  Il  testo  del  comma 1  dell'art.  10  della  legge
          10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
          elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica), come modificato da ultimo dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "1.  Le  spese  per  la  campagna elettorale di ciascun
          partito,  movimento,  lista  o  gruppo  di  candidati,  che
          partecipa  all'elezione,  escluse  quelle di cui al comma 2
          dell'art. 7, non possono superare la somma risultante dalla
          moltiplicazione  dell'importo  di  euro 1,00  per il numero
          complessivo  dei  cittadini della Repubblica iscritti nelle
          liste  elettorali  delle  circoscrizioni  per la Camera dei
          deputati  e  dei collegi per il Senato della Repubblica nei
          quali   e'   presente   rispettivamente  con  liste  o  con
          candidati".
          Nota all'art. 2, comma 3:
              - Il testo dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n.
          43  (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni
          a  statuto  ordinario) come modificato dalla presente legge
          e' il seguente:
              "Art.  5.  -  1. Le spese per la campagna elettorale di
          ciascun  candidato  alle  elezioni  regionali  in una lista
          provinciale  non  possono  superare  l'importo massimo dato
          dalla  cifra  fissa  pari a lire 62.265.910 incrementato di
          una  ulteriore  cifra  pari al prodotto di lire 10 per ogni
          cittadino  residente  nella circoscrizione. Per i candidati
          che  si  presentano  nella  lista regionale il limite delle
          spese per la campagna elettorale e' pari a lire 62.265.910.
          Per  coloro  che  si candidano in piu' liste provinciali le
          spese  per  la  campagna  elettorale  non  possono comunque
          superare l'importo piu' alto consentito per una candidatura
          aumentato  del 10 per cento. Per coloro che si candidano in
          una   o  piu'  circoscrizioni  provinciali  e  nella  lista
          regionale  le  spese per la campagna elettorale non possono
          comunque  superare  l'importo  piu' alto consentito per una
          delle  candidature nelle liste provinciali aumentato del 30
          per cento.
              2.  Le spese per la propaganda elettorale espressamente
          riferite  ai  candidati,  ad  eccezione del capolista nella
          lista   regionale,   ancorche'  sostenute  dai  partiti  di
          appartenenza  o  dalle  liste,  sono computate, ai fini dei
          limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei singoli
          candidati,  eventualmente  pro  quota.  Tali  spese debbono
          essere  quantificate nella dichiarazione di cui all'art. 2,
          primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.
              3.  Le  spese  per  la  campagna  elettorale di ciascun
          partito,  movimento  o  lista, che partecipa alle elezioni,
          escluse  quelle  di cui al comma 2, non possono superare la
          somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per
          il   numero  complessivo  dei  cittadini  della  Repubblica
          iscritti  nelle  liste  elettorali  per  la  elezione della
          Camera  dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle
          quali ha presentato proprie liste.
              4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a
          statuto  ordinario  si  applicano le disposizioni di cui ai
          seguenti  articoli  della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
          successive modificazioni:
                a)  art. 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati
          che  spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente
          di  denaro  proprio fermo restando l'obbligo di redigere il
          rendiconto   di   cui   al  omma 6;  comma 6,  intendendosi
          sostituito  al  Presidente  della Camera di appartenenza il
          presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;
                b) art. 8, intendendosi sostituti ai Presidenti delle
          Camere i presidenti dei consigli regionali;
                c) art. 11;
                d)   art.  12,  comma 1,  intendendosi  sostituiti  i
          Presidenti  delle  rispettive  Camere con il presidente del
          consiglio   regionale;   comma 2;   comma 3,   intendendosi
          sostituiti  i Presidenti delle Camere con il presidente del
          consiglio   regionale;   comma 4,  intendendosi  sostituito
          l'Ufficio   elettorale   circoscrizionale   con   l'Ufficio
          centrale circoscrizionale;
                e) art. 13;
                f) art. 14;
                g)  art.  15,  commi 3  e 5;  comma 6, intendendosi i
          limiti  di  spesa  ivi previsti riferiti a quelli di cui al
          comma  1  del  presente  articolo;  commi 7  e 8;  comma 9,
          intendendosi  i  limiti  di  spesa  ivi previsti riferiti a
          quelli  di  cui al comma 1 del presente articolo; comma 10,
          intendendosi  sostituito  al  Presidente  della  Camera  di
          appartenenza   il   presidente   del  consiglio  regionale;
          commi 11  e 12;  comma 13, intendendosi per contributo alle
          spese  elettorali  quello  di  cui  all'art.  1 della legge
          18 novembre  1981,  n.  659,  e  successive  modificazioni;
          commi 14  e 15;  comma 16, intendendosi per limiti di spesa
          quelli  di  cui  al  comma 3  del  presente  articolo e per
          contributo  alle  spese elettorali quello di cui all'art. 1
          della  citata  legge  18 novembre  1981,  n. 659; comma 19,
          primo periodo.
              5.  La  dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, della
          legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro
          tre mesi dalla data delle elezioni.".