Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall' anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli