Art. 3.
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari
a  125.328.611,95  euro  per  l'anno  2002, a 125.089.621,44 euro per
l'anno  2003  e  a  153.089.621,44  euro annui a decorrere dall' anno
2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 9,  comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a
328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a
28.089.621,44    euro    a   decorrere   dall'anno   2004,   mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,
allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo al
medesimo Ministero.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge di Stato.
    Data a Roma, addi' 26 luglio 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli