(Convenzione - art. I)
Traduzione non Ufficiale 
 
                        CONVENZIONE EMENDATA 
                              PREAMBOLO 
 
Gli Stati Parti alla presente Convenzione, 
 
   Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni  via  satellite
per lo sviluppo delle relazioni tra i loro popoli e le loro  economie
come pure la loro volonta' di  potenziare  la  loro  cooperazione  in
questo campo, 
   Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione europea  provvisoria
per le Telecomunicazioni via satellite "EUTELSAT INTERINALE" e' stata
istituita allo scopo di utilizzare i  settori  spaziali  dei  sistemi
europei di telecomunicazioni via satellite, 
   In considerazione delle disposizioni pertinenti del  Trattato  sui
principi  che  regolano  le  attivita'  degli  Stati  in  materia  di
esplorazione  e  di  utilizzazione  dello  spazio  extra-atmosferico,
compresa la Luna e gli altri corpi celesti, fatto a Londra,  Mosca  e
Washington il 27 gennaio 1967, 
   Desiderando  proseguire  l'installazione  e  l'utilizzazione   del
sistema di telecomunicazioni via satellite  EUTELSAT  nell'ambita  di
una rete trans-europea di telecomunicazioni, al  fine  di  offrire  a
tutti gli Stati  partecipanti  servizi  di  telecomunicazioni,  fatti
salvi i i diritti e gli  obblighi  degli  Stati  che  sono  Parti  di
accordi comunitari ed internazionali pertinenti, 
   Riconoscendo  la  necessita'  di  seguire   l'andamento   tecnico,
economico, regolamentare e politico  in  Europa  e  nel  mondo  e  di
adattarvisi  come  necessaria;  ed  in  particolare  la  volonta'  di
trasferire le attivita' operative  ed  il  corrispondente  attivo  di
EUTELSAT ad un  societa'  anonima  dipendente  da  una  giurisdizione
nazionale tale: societa' essendo gestita, su una sana base  economica
e finanziaria  in  conformita'  ai  principi  concordati  in  materia
commerciale ed all'Intesa, 
 
Hanno convenuto quanto segue 
 
                             ARTICOLO I 
                            (Definizioni) 
 
Ai fini della presente Convenzione: 
 
   a) Il termine  "Convenzione"  designa  la  Convenzione  istitutiva
dell'Organizzazione  europea  di  telecomunicazioni   via   satellite
EUTELSAT, compreso il suo preambolo e relativi annessi,  aperta  alla
firma dei Governi a Parigi il  15  luglio  1982,  come  ulteriormente
emendata; 
   b) l'espressione "Accordo provvisorio" indica  l'Accordo  relativo
all'istituzione   dell'organizzazione    europea    provvisoria    di
telecomunicazioni via satellite  "EUTELSAT  INTERINALE",  concluso  a
Parigi  il  13  maggio  1977  tra  Amministrazioni  o  enti   privati
abilitati, e depositato presso l'Amministrazione francese; 
   c)  l'espressione  "Accordo  ECS"  indica  l'Accordo   addizionale
all'Accordo provvisorio, relativo al settore spaziale del sistema  di
telecomunicazioni via satellite del servizio  fisso  (ECS),  fatto  a
Parigi il 10 marzo 1978; 
   d) il termine "Parte" indica uno Stato nei confronti del quale  la
Convenzione e' entrata in vigore o e' applicata a titolo provvisorio; 
   e) l'espressione "Direttore generale di EUTELSAT" indica  il  capo
dell'organo esecutivo di EUTELSAT; 
   f) l'espressione "Segretario esecutivo di EUTELSAT" indica il capo
del Segretariato di EUTELSAT; 
   g) l'espressione "Societa'  Eutelsat  S.A."  indica  una  societa'
disciplinata dalle leggi di una delle Parti; essa sara'  inizialmente
installata in Francia; 
   h) l'espressione "settore spaziale" indica un insieme di satelliti
di  telecomunicazioni  nonche'  gli   impianti   d'inseguimento,   di
telemisura, di telecomando, di controllo, di monitoraggio e le  altre
attrezzature connesse, necessarie  per  il  funzionamento  di  questi
satelliti; 
   i) l'espressione "sistema satellitare" indica l'insieme costituito
da un settore spaziale e dalle stazioni terrestri  aventi  accesso  a
tale settore spaziale; 
   j) il termine "telecomunicazioni" indica  qualsiasi  trasmissione,
emissione o ricezione di segni, di segnali, di scritti d'immagini, di
suoni   o   d'informazioni   di   qualsiasi   natura,    via    cavo,
radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici; 
   k) l'espressione "Principi di base"  designa  i  principi  di  cui
all'articolo III a) della Convenzione; 
   l) Il termine "Intesa" designa l'Intesa fra EUTELSAT e la Societa'
Eutelsat S.A. avente come oggetto la definizione delle relazioni  fra
EUTELSAT e la  societa'  Eutelsat  S.A.  nonche'  i  loro  rispettivi
obblighi, ed in particolare di fornire  un  quadro  che  consenta  ad
EUTELSAT di garantire la supervisione e l'osservanza, da parte  della
Societa' Eutelsat S.A., dei Principi di base.