(Convenzione - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
        (Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita) 
 
   a) La sede di EUTELSAT e' ubicata in Francia. 
   b) Nell'ambito  delle  attivita'  autorizzate  dalla  Convenzione,
EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul  territorio  di  tutte  le
Parti, da qualsiasi imposta sul reddito  e  da  imposte  dirette  sui
beni, nonche' da qualsiasi diritto doganale. 
   c) In conformita' al Protocollo  di  cui  al  presente  paragrafo,
ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunita' ed  esenzioni
ad EUTELSAT, ai suoi funzionari  ed  alle  altre  categorie  del  suo
personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai  loro
rappresentanti  ed  alle  persone  partecipanti  alle  procedure   di
arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura  e  nei  casi
previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a  tali
persone  l'immunita'  giurisdizionale  per  gli  atti  compiuti,  gli
scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro  funzioni  e
nei limiti delle loro competenze. La  Parte  nel  cui  territorio  e'
situata la sede di EUTELSAT dovra', non appena  possibile,  negoziare
o,  se  del  caso  rinegoziare  con  EUTELSAT  un  Accordo  di   sede
concernente privilegi, esenzioni ed immunita'. Le altre Parti, devono
altresi', non appena possibile, concludere un Protocollo relativo  ai
privilegi, alle esenzioni ed alle immunita'. L'Accordo di sede ed  il
Protocollo prevedono ciascuno le condizioni  della  loro  scadenza  e
sono indipendenti dalla Convenzione.