ARTICOLO XII (Sede di EUTELSAT, Privilegi, Esenzioni ed Immunita) a) La sede di EUTELSAT e' ubicata in Francia. b) Nell'ambito delle attivita' autorizzate dalla Convenzione, EUTELSAT ed i suoi beni sono esonerati sul territorio di tutte le Parti, da qualsiasi imposta sul reddito e da imposte dirette sui beni, nonche' da qualsiasi diritto doganale. c) In conformita' al Protocollo di cui al presente paragrafo, ciascuna Parte concede i necessari privilegi, immunita' ed esenzioni ad EUTELSAT, ai suoi funzionari ed alle altre categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai loro rappresentanti ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato. In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui al presente paragrafo, concede a tali persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti o le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze. La Parte nel cui territorio e' situata la sede di EUTELSAT dovra', non appena possibile, negoziare o, se del caso rinegoziare con EUTELSAT un Accordo di sede concernente privilegi, esenzioni ed immunita'. Le altre Parti, devono altresi', non appena possibile, concludere un Protocollo relativo ai privilegi, alle esenzioni ed alle immunita'. L'Accordo di sede ed il Protocollo prevedono ciascuno le condizioni della loro scadenza e sono indipendenti dalla Convenzione.