(Convenzione - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                              (Recesso) 
 
   a) Ogni Parte puo' in qualsiasi momento ritirarsi  volontariamente
da EUTELSAT, notificandone per iscritto il Depositario come  definito
all'articolo XXI. Il recesso ha effetto tre  mesi  dopo  la  data  di
ricezione della notifica da parte del Depositario. 
   b) Qualora risulti che una Parte e' venuta meno ad  uno  dei  suoi
obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle Parti, sia se
e' stata investita, sia agendo di sua iniziativa, dopo aver esaminato
ogni osservazione  presentata  da  detta  Parte,  puo'  decidere,  se
accerta l'inadempienza dell'obbligo, che si presume che la  Parte  si
sia ritirata da EUTELSAT. A decorrere dalla data di questa decisione,
la Convenzione cessa di essere  in  vigore  nei  confronti  di  detta
Parte. L'Assemblea delle Parti  puo'  essere  convocata  in  sessione
straordinaria a tal fine. 
   c) In caso di recesso o di presunzione di recesso da EUTELSAT, una
Parte non avra' piu' diritto ad  essere  rappresentata  all'Assemblea
delle Parti e non potra' assumere  alcun  obbligo  o  responsabilita'
dopo  la   data   effettiva   del   recesso,   ad   eccezione   delle
responsabilita' derivanti da  atti  o  da  omissioni  anteriori  alla
suddetta data. 
   d) Ogni notifica di recesso o ogni decisione  di  esclusione  deve
essere immediatamente comunicata dal Depositario a tutte le Parti.