(Convenzione - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
                    (Emendamenti e scioglimento) 
 
   a) Gli emendamenti alla Convenzione  possono  essere  proposti  da
ogni  Parte.  Le  proposte  di  emendamento  saranno  comunicate   al
Segretario  esecutivo;  il   quale   provvedera'   sollecitamente   a
distribuirne il testo a tutte le Parti. L'Assemblea delle  Parti  non
esamina la proposta di emendamento prima che siano decorsi almeno sei
mesi  dalla  sua  diffusione,  tenendo  debitamente  conto  di   ogni
raccomandazione fatta dalla Societa' Eutelsat  S.A.,  il  cui  parere
dovra' essere sollecitato quando  la  proposta  di  emendamento  alla
Convenzione e' suscettibile di  avere  un  impatto  sulla  conduzione
delle sue attivita'. In casi  particolari,  l'Assemblea  delle  Parti
puo' ridurre tale termine mediante una decisione adottata secondo  la
procedura prevista per le questioni di merito. 
   b) Se e' adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento  entra
in vigore centoventi giorni dopo che il Depositario avra' ricevuto le
relative notifiche di accettazione da due terzi degli Stati  i  quali
erano Parti, alla data dell'adozione dell'emendamento ad opera  della
Assemblea delle Parti. Quando entra in vigore, l'emendamento  diviene
vincolante per tutte le Parti. 
   c)  Le  Parti  possono  sciogliere  EUTELSAT  ponendo  fine   alla
Convenzione mediante un voto a maggioranza di due terzi di  tutte  le
Parti. 
   d) L'estinzione della Convenzione non mette in  causa  l'esistenza
della Societa' Eutelsat S.A. 
   e) Salvo se diversamente convenuto con la Societa' Eutelsat  S.A.,
nessuna decisione puo' essere presa in vista  dello  scioglimento  di
EUTELSAT secondo il paragrafo c) del presente articolo, fintanto  che
i diritti e gli  obblighi  internazionali  di  cui  al  paragrafo  b)
dell'articolo III non sono interamente estinti.