(Convenzione - art. XV)
                             ARTICOLO XV 
                   (Soluzione delle controversie) 
 
   a) Ogni controversia tra le Parti o tra EUTELSAT  ed  una  o  piu'
Parti, in  relazione  all'interpretazione  o  all'applicazione  della
Convenzione, puo' essere sottoposta ad arbitrato in conformita'  alle
disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non si  sia  potuto
risolverla diversamente entro il termine di un anno a decorrere dalla
data in cui una Parte alla controversia ha notificato all'altra parte
la sua intenzione di risolvere la controversia in via amichevole. 
   b)  Ogni  controversia   in   relazione   all'interpretazione   ed
all'applicazione della Convenzione, che sorge tra una  Parte  ed  uno
Stato che ha cessato di essere Parte, o tra EUTELSAT ed uno Stato che
ha cessato di esser Parte, dopo che questo Stato ha cessato di essere
Parte, e' sottoposta ad arbitrato in  conformita'  alle  disposizioni
dell'Annesso  B  della  Convenzione,  se   non   ha   potuto   essere
diversamente risolta nel termini di un anno, a decorrere  dalla  data
in cui una parte alla controversia ha notificato all'altra  parte  la
propria intenzione di risolvere detta controversia amichevolmente,  a
condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte  vi  consenta.
Se uno Stato cessa di essere Parte  dopo  l'inizio  di  un  arbitrato
relativo ad una controversia alla  quale  detto  Stato  partecipa  in
conformita'  al  paragrafo  a)  del  presente  articolo,  l'arbitrato
proseguira' fino a conclusione.