(Convenzione - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
                           (Firma Riserve) 
 
   a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni
o  ente  privato  abilitato;  e'  o  ha  diritto  di  divenire  Parte
firmataria  dell'Accordo  provvisorio,  puo'  divenire  Parte   della
Convenzione mediante: 
   i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, 
oppure 
   ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, 
seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure 
   iii) adesione. 
   b) La Convenzione e' aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982
fino alla data della sua entrata in  vigore;  successivamente  rimane
aperta all'adesione. 
   c)  Nessuna  riserva  puo'  essere  formulata  in  relazione  alla
Convenzione.