ARTICOLO XVI (Firma Riserve) a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Telecomunicazioni o ente privato abilitato; e' o ha diritto di divenire Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' divenire Parte della Convenzione mediante: i) firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione, oppure iii) adesione. b) La Convenzione e' aperta alla firma a Parigi dal 15 luglio 1982 fino alla data della sua entrata in vigore; successivamente rimane aperta all'adesione. c) Nessuna riserva puo' essere formulata in relazione alla Convenzione.