ARTICOLO XVII (Entrata in vigore) a) La Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui due terzi degli Stati i quali, alla data di apertura alla firma della Convenzione, hanno giurisdizione sulle Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, l'hanno firmata in conformita' al capoverso i) del paragrafo a) dell'articolo XVI della Convenzione, o l'hanno ratificata, accettata o approvata, a patto che tali Parti firmatarie, o i Firmatari designati dalle stesse ai fini dell'Accordo ECS detengano almeno due terzi delle quote di finanziamento a titolo dell'Accordo ECS. b) La Convenzione non puo' entrare in vigore prima di otto mesi dopo la data in cui e' stata aperta alla firma. Essa non entra in vigore se non ha potuto essere oggetto delle firme, ratifiche, accettazioni o approvazioni richieste dalle norme del paragrafo a) del presente articolo nei trentasei mesi successivi alla data della sua apertura alla firma. c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e' depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito dello strumento. d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione e' applicata a titolo provvisorio nei confronti di ogni Stato che l'ha firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che ne ha fatto domanda al momento della firma o in qualsiasi momento prima dell'entrata in vigore. L'applicazione provvisoria cessa: i) sia al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; ii) sia alla scadenza del periodo di due anni successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione, se quest'ultima non e' stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato; iii) sia nel momento in cui detto Stato, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) del presente paragrafo, notifica che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione. Quando l'applicazione provvisoria cessa ai sensi dei capoversi ii) o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi della Parte sono regolati dalle disposizioni del paragrafo c) dell'articolo XIII della Convenzione. e) Al momento della sua entrata in vigore, la Convenzione si sostituisce all'Accordo provvisorio e vi pone fine. Tuttavia, nessuna disposizione della Convenzione pregiudica i diritti o gli obblighi precedentemente acquisiti da una Parte in quanto Parte Firmataria dell'Accordo provvisorio.