(Convenzione - art. XVII)
                            ARTICOLO XVII 
                         (Entrata in vigore) 
 
   a) La Convenzione entra in vigore sessanta giorni dopo la data  in
cui due terzi degli Stati i quali, alla data di apertura  alla  firma
della  Convenzione,  hanno  giurisdizione  sulle   Parti   Firmatarie
dell'Accordo provvisorio, l'hanno firmata in conformita' al capoverso
i) del paragrafo a) dell'articolo XVI della  Convenzione,  o  l'hanno
ratificata, accettata o approvata, a patto che tali Parti firmatarie,
o i  Firmatari  designati  dalle  stesse  ai  fini  dell'Accordo  ECS
detengano almeno due terzi delle  quote  di  finanziamento  a  titolo
dell'Accordo ECS. 
   b) La Convenzione non puo' entrare in vigore prima  di  otto  mesi
dopo la data in cui e' stata aperta alla firma.  Essa  non  entra  in
vigore se non  ha  potuto  essere  oggetto  delle  firme,  ratifiche,
accettazioni o approvazioni richieste dalle norme  del  paragrafo  a)
del presente articolo nei trentasei mesi successivi alla  data  della
sua apertura alla firma. 
   c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione e' depositato da uno Stato dopo l'entrata  in  vigore  della
Convenzione, quest'ultima entra in  vigore  nei  confronti  di  detto
Stato al momento del deposito dello strumento. 
   d) Dal momento della sua entrata  in  vigore,  la  Convenzione  e'
applicata a titolo provvisorio nei confronti di ogni Stato  che  l'ha
firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che ne
ha fatto domanda al momento della firma o in qualsiasi momento  prima
dell'entrata in vigore. L'applicazione provvisoria cessa: 
   i) sia al momento del deposito, da parte di detto  Stato,  di  uno
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; 
   ii) sia alla scadenza del periodo di due anni successivo alla data
di entrata in vigore della Convenzione, se quest'ultima non e'  stata
ratificata, accettata o approvata da detto Stato; 
   iii) sia nel momento in cui detto Stato, prima che sia decorso  il
periodo di cui all'alinea ii) del presente  paragrafo,  notifica  che
non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione. 
   Quando l'applicazione provvisoria cessa ai sensi dei capoversi ii)
o iii) del presente paragrafo, i diritti e gli obblighi  della  Parte
sono regolati dalle disposizioni del paragrafo c) dell'articolo  XIII
della Convenzione. 
   e) Al momento della sua  entrata  in  vigore,  la  Convenzione  si
sostituisce all'Accordo provvisorio e vi pone fine. Tuttavia, nessuna
disposizione della Convenzione pregiudica i diritti  o  gli  obblighi
precedentemente acquisiti da una Parte  in  quanto  Parte  Firmataria
dell'Accordo provvisorio.